venerdì 22 maggio 2009

NEL NOME DEL PADRE


In Irlanda un rapporto di 2575 pagine a seguito di un inchiesta durata nove anni svela un quadro raccappricciante: le «industrial schools» irlandesi per 35 mila bambini e ragazzi abbandonati o in difficoltà, devianti o senza più i genitori, un network di 250 istituti organizzati dagli ordini religiosi cattolici per oltre mezzo secolo, fino alla chiusura decisa negli Anni Novanta, sono stati il palcoscenico segreto di crudeltà , luoghi dove «stupri, molestie e abusi erano endemici»

Uno scandalo che sconquassa la Chiesa cattolica nel Regno Unito. Quasi tutti i responsabili degli abusi e delle violenze sono garantiti da «immunità penale » perché nel 2004 la magistratura, su appello delle Congregazioni, assicurò l’anonimato degli aguzzini. Ora i vertici ecclesiali invocano il perdono, promettono il repulisti. Il Primate della Chiesa irlandese, Sean Brady, è esplicito: «Provo vergogna». Il comitato che tutela le vittime delle violenze scoperte dalla commisione si ribella. «Tocca al Papa convocare un concistoro speciale per investigare le attività della Chiesa cattolica in Irlanda».

Il 29 settembre 2006 la BBC trasmise il documentario Sex Crimes and Vaticans (da noi mandato in onda durante la trasmissione Annozero il 31 Maggio 2007) la cui tesi di fondo era che la Chiesa tratti i casi di abusi di minori con omertà.

L'analisi partiva dal documento Crimen sollicitationis (in latino crimine di "provocazione" o "adescamento"), un documento riservato emesso nel 1962 dal Sant'Uffizio (ora Congregazione per la Dottrina della Fede), diretto «a tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi e altri ordinari del luogo, anche di rito orientale».
Il documento, redatto dal Card. Alfredo Ottaviani e approvato da papa Giovanni XXIII, stabiliva la procedura da seguire secondo il diritto canonico nelle cause di sollicitatio ad turpia, cioè quando un chierico (presbitero o vescovo) veniva accusato di usare il sacramento della confessione per fare avances sessuali ai/alle penitenti.

« Ad normam constitutionum apostolicarum et nominatim constitutionis Benedicti XIV Sacramentum Poenitentiae, 1 Iun. 1741, debet poenitens sacerdotem, reum delicti sollicitationis in confessione, intra mensem denuntiare loci Ordinario, vel Sacrae Congregationi S. Officii; et confessarius debet, graviter onerata eius conscientia, de hoc onere poenitentem monere. »

(IT)
« A norma delle costituzioni apostoliche e in particolare della costituzione Sacramentum Poenitentiae del 1º giugno 1741, il penitente deve denunciare all'ordinario del luogo o alla Sacra Congregazione del Sant'Uffizio nello spazio di un mese il sacerdote reo del delitto di sollecitazione nella confessione; e il confessore deve, sotto obbligazione grave di coscienza, far presente tale dovere al penitente. »
(Can. 904)


(LA)
« Qui sollicitationis crimen de quo in can. 904, commiserit, suspendatur a celebratione Missae et ab audiendis sacramentalibus confessionibus vel etiam pro delicti gravitate inhabilis ad ipsas excipiendas declaretur, privetur omnibus beneficiis, dignitatibus, voce activa et passiva, et inhabilis ad ea omnia declaretur, et in casibus gravioribus degradationi quoque subiiciatur. »

(IT)
« Colui che avrà commesso qualsiasi crimine di sollecitazione del quale parla il can. 904 sia sospeso dalla celebrazione della Messa e dall'ascolto delle confessioni sacramentali, e secondo la gravità del delitto sia dichiarato inabile a ricevere le stesse, sia privato di tutti i benefici, dignità, voce attiva e passiva, e sia dichiarato inabile a tutto ciò, e nei casi più gravi sia sottoposto a degradazione. »

Invece il nuovo Codice di Diritto Canonico (1983) si esprime in questi termini:

« Can. 1387 - Il sacerdote che, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto precetto del Decalogo, a seconda della gravità del delitto, sia punito con la sospensione, con divieti, privazioni e, nei casi più gravi, sia dimesso dallo stato clericale. »

Il documento impone un vincolo assoluto di segretezza sia per le cause trattate che per il documento stesso, sia durante il procedimento che successivamente alla decisione ed esecuzione della sentenza (§11).

« Nello svolgere questi processi si deve avere maggior cura e attenzione che si svolgano con la massima riservatezza e, una volta giunti a sentenza e poste in esecuzione le decisioni del tribunale, su di essi si mantenga perpetuo riserbo. Perciò tutti coloro che a vario titolo entrano a far parte del tribunale o che per il compito che svolgono siano ammessi a venire a conoscenza dei fatti sono strettamente tenuti al più stretto segreto (il cosiddetto "segreto del Sant'Uffizio"), su ogni cosa appresa e con chiunque, pena la scomunica latae sententiae, per il fatto stesso di aver violato il segreto (senza cioè bisogno di una qualche dichiarazione); tale scomunica è riservata unicamente al sommo pontefice, escludendo dunque anche la Penitenzieria Apostolica. [ossia: tale scomunica può essere ritirata solamente dal papa, NdT] »

Il giuramento di silenzio perpetuo su ogni cosa avvenuta durante le fasi del processo è obbligatorio per tutti gli intervenuti nel procedimento canonico: gli imputati ma anche le vittime dei crimini contestati e gli eventuali testimoni (§13).
« Prometto, mi obbligo e giuro che manterrò inviolabilmente il segreto su ogni e qualsiasi notizia, di cui io sia messo al corrente nell'esercizio del mio incarico, escluse solo quelle legittimamente pubblicate al termine e durante il procedimento »

L'istruzione Crimen sollicitationis venne menzionata nel 2001 nella lettera De delictis gravioribus, che individua «i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti», rivedendo il Crimen sollicitationis alla luce delle recenti riforme dei codici di diritto canonico. La lettera, firmata dall'allora Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, cardinale Joseph Ratzinger, e dall'allora segretario della Congregazione, cardinale Tarcisio Bertone, era rivolta «ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e gerarchi interessati». Nella lettera si legge testualmente:

« Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la dottrina della fede con una Commissione costituita a tale scopo si applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice di diritto canonico sia del Codice dei canoni delle Chiese orientali, per determinare «i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti», per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere «a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche», poiché l'istruzione Crimen sollicitationis finora in vigore, edita dalla Suprema sacra Congregazione del Sant'Uffizio il 16 marzo 1962, doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi codici canonici »

(De delictis gravioribus. Lettera inviata dalla Congregazione per la dottrina della fede ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e gerarchi interessati, 18 maggio 2001.)

La De Delictis Gravioribus a firma di Ratzinger, attribuisce dunque, alla Congregazione per la dottrina della fede, una propria autonoma “giurisdizione” che aveva il suo decorso dal momento della denuncia di un eventuale crimine, fino ai dieci anni successivi al giorno in cui il minore avesse compiuto i diciotto anni d'età. Secondo le istruzioni di Ratzinger, i resoconti delle “indagini preliminari” su ogni singolo caso di abuso avrebbero dovuto essere inviati all'ufficio di cui lui era a capo, il quale ne avrebbe riferito a speciali tribunali vaticani, al cui interno le cariche di giudice, pubblico ministero, notaio e rappresentante legale venivano ricoperte esclusivamente da ecclesiastici. “Situazioni di questo tipo sono coperte dal segreto pontificio”, concludeva la lettera di Ratzinger. L'infrazione del segreto pontificio veniva intesa come una grave azione, perseguibile anche attraverso la scomunica.

Nell'estate del 2003 l’avvocato Carmen Durso di Boston (Massachusetts, USA) consegnò una copia dell'Istruzione del 1962 Crimen Sollicitationis al procuratore Michel J. Sullivan, chiedendogli di riscontrare gli elementi, all'interno della giurisdizione federale, per procedere contro le gerarchie vaticane, colpevoli, a suo avviso, di aver deliberatamente coperto i casi di abusi sessuali che vedevano coinvolti membri del clero.
Contestualmente, un'altra lettera arrivò sul tavolo del procuratore, firmata da Daniel Shea, avvocato di Houston (Texas, USA) ed ex seminarista, che aveva scoperto il documento del 1962 e ne aveva dato copia al quotidiano “Worcester Telegram & Gazette” di Boston e all'avvocato Durso.

Il caso venne portato all'attenzione pubblica internazionale dalla rete televisiva statunitense CBS. Le gerarchie vaticane si difesero sostenendo che le norme contenute nel documento del 1962 non avevano più alcun valore vincolante dal momento in cui erano entrate in vigore le riforme del Codice di diritto canonico, nel 1983. In realtà, come spiegava l’avvocato Shea nella sua lettera e come evidenziato dal succitato testo in latino e nella sua traduzione in italiano, la Crimen Sollicitationis era citata come ancora in vigore in una nota dell'epistola De Delictis Gravioribus, firmata da Ratzinger.
Per altro Ratzinger era stato accusato negli Usa di complotto per coprire le molestie sessuali contro tre ragazzi da parte di un seminarista.

Il vice ministro della Giustizia degli Stati Uniti, Peter Keisler, ha però bloccato la procedura giudiziaria ricorrendo alla cosiddetta "suggestion of immunity", una misura legale che stando a quanto stabilito dalla Corte Suprema dev’essere obbligatoriamente recepita dai tribunali di grado inferiore. Keisler ha ufficialmente informato il tribunale che Benedetto XVI gode di immunità come Capo di Stato, sottolineando dunque che avviare il procedimento sarebbe «incompatibile con gli interessi della politica estera degli Stati Uniti», che dal 1984 hanno allacciato rapporti diplomatici con la Santa Sede. La stessa Ambasciata del Vaticano a Washington aveva chiesto all’Amministrazione di intervenire con la "immunity suggestion" e chiudere il caso.
E così sia.






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